Negli scorsi numeri, vi abbiamo presentato i contenuti della c.d. “Legge sull’oblio oncologico”, ovvero la legge 7 dicembre 2023 n. 193 rubricata “disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”. Come evidenzia il titolo dato dallo stesso Parlamento a questa legge, si capisce come l’importanza di questa legge sia, sostanzialmente, annullare quelle che erano le differenze (in negativo) a cui erano soggetti coloro che ricevevano una diagnosi di cancro una volta rientrati nel mondo “normale”, quando dovevano interfacciarsi con assicurazioni, banche, concorsi pubblici e adozioni.
Noi di UGI ODV ci siamo fatti promotori e abbiamo combattuto per questa legge a livello nazionale perché, soprattutto se il cancro colpisce un bambino o un adolescente, era inaccettabile che una malattia, pur risolta, condizionasse la vita del giovane paziente diventato adulto. I principi costitutivi della legge sono previsti dal Legislatore al suo interno: ciò significa che all’interno della stessa sono indicati cosa si intende per oblio oncologico; gli ambiti di applicazione; il rinvio ad altri documenti che prevedono gli aspetti pratici di quelli che sono unicamente principi di diritto riportati nella legge: per intenderci, il legislatore con i decreti attuativi passa dal mondo del riconoscimento del diritto (ovvero dalla teoria) alle modalità e alle specificazioni con cui tale diritto può essere richiesto dal cittadino nella pratica.
Nell’ambito dei decreti attuativi il Ministero della salute ha indicato:
- patologie oncologiche per cui si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla regola generale per considerarsi guariti qualora non sia intervenuta una ricomparsa della patologia tumorale;
- il soggetto deputato a rilasciare il certificato di oblio oncologico (nel caso dei minori tra la scelta indicata nel decreto tra ospedale e medici di base, le associazioni come la nostra stanno cercando di far prevalere la prima soluzione, essendo l’ospedale a conoscenza della storia clinica intera del paziente accedendo lo stesso alla struttura anche nel periodo off therapy per i controlli);
- la specificazione in merito alla adozione, ovvero i soggetti che presentano domanda di adozione devono fornire alla azienda sanitaria che svolge le indagini sugli aspiranti adottanti il certificato di oblio oncologico previsto dalla legge 193/2023, anche se sono passati i termini per l’acquisizione del diritto all’oblio.